In materia di prevenzione degli incendi sono in arrivo delle novità significative in virtù dell’abrogazione del Decreto Ministeriale del marzo 1998: scopriamo di più a riguardo insieme all’azienda SINE Sicurezza che offre corsi anticendio a Udine.
Il Decreto Ministeriale del marzo 1998 è destinato a finire in soffitta in maniera definitiva per lasciare spazio a novità molto significative in materia di manutenzione degli impianti antincendio, di prevenzione degli incendi e di gestione dei luoghi di lavoro. Via libera, in particolare, a tre decreti che sono stati promulgati a settembre dello scorso anno e che sono entrati in vigore a ottobre.
Il DM del 1° settembre del 2021
Il DM del 1° settembre del 2021 è il primo dei decreti a essere entrato in vigore. Esso definisce i parametri complessivi per il controllo degli impianti antincendio e la loro manutenzione, indicando anche quali sono i sistemi di sicurezza antincendio e le attrezzature che devono essere utilizzate. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risale al 25 settembre del 2021. Il concetto di manutenzione è uno dei più importanti in questo decreto, insieme con quelli di controllo periodico e di sorveglianza. Viene richiesto di mantenere gli impianti antincendio in buono stato e in condizioni di efficienza ottimali, come pure le relative attrezzature di sicurezza. Questi strumenti devono anche essere sorvegliati regolarmente, così da garantire l’assenza di danni materiali; occorre anche un controllo meticoloso effettuato da uno staff tecnico che sia formato ad hoc (i tecnici manutentori qualificati), che deve essere in possesso di specifici requisiti dal punto di vista professionale e tecnico.
Il Registro dei controlli
Rispetto al decreto ministeriale precedente, cioè quello abrogato del 1998, viene mantenuto il concetto di Registro dei controlli. In sostanza, ogni datore di lavoro è tenuto a tenere nota su un registro di tutti i controlli periodici che vengono eseguiti alle attrezzature antincendio e agli impianti; lo stesso dicasi per gli interventi di manutenzione.
Il DM del 2 settembre del 2001
Il DM del 2 settembre del 2001 identifica i parametri per gestire i luoghi di lavoro nel caso in cui vi sia un’emergenza incendi. Al tempo stesso sono indicate le regole di prevenzione e protezione antincendio, in base a quanto indicato dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile del 2008. In questo decreto è presente una novità a cui non si faceva cenno nei decreti precedenti, vale a dire l’obbligo di predisporre un piano di emergenza ed esercitazione antincendio. Tale documento è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro che rientrano fra le attività che vengono sottoposte a controlli dai vigili del fuoco e nelle aziende che hanno 10 o più dipendenti.
Il piano di emergenza ed esercitazione antincendio
Il piano di emergenza ed esercitazione antincendio è necessario anche in tutti i cantieri e i luoghi di lavoro che vengono aperti al pubblico e dove, oltre ai lavoratori, ci sono più di 50 persone. Nel decreto ministeriale del 1998, invece, non si faceva cenno a piani di emergenza antincendio per i luoghi pubblici. Nei casi non elencati, le attività sono in ogni caso tenute a prevedere delle misure gestionali relative agli incendi da indicare nel documento di valutazione dei rischi. I luoghi di lavoro e le imprese che sono obbligate a definire un piano di emergenza sono tenute a eseguire almeno una volta all’anno una esercitazione antincendio. Qualora il numero dei dipendenti dovesse crescere, potrà essere eseguita una esercitazione in più, e lo stesso dicasi nei casi in cui vengano identificate durante le esercitazioni precedenti delle carenze gravi o siano modificate le vie di fuga. È importante, infine, la collaborazione nella redazione dei piani di emergenza.